Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 10Lavori in economia
Capo II Lavori sotto la soglia comunitaria
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti in economia secondo le modalita' di cui agli articoli 65, 66 e 67 del regolamento per gli appalti della difesa, entro i seguenti limiti massimi di importo:
a) 200.000 euro, per i lavori a mezzo cottimo fiduciario;
b) 200.000 euro per i lavori in amministrazione diretta;
c) senza limiti di importo, per i lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio militare.
2. Per i lavori il cui valore e' superiore a 80.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui importo e' inferiore o uguale a 80.000 euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Note all'art. 10: Si riporta il testo dell'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012 : "Art. 65. (Lavori in amministrazione diretta) - 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed esegue i lavori per mezzo di personale dell'Amministrazione. 2. Il responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del codice.". Per il testo degli articoli 66 e 67 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012 , si veda, rispettivamente, nelle noteall'art. 3 e all'art. 7.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 196
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 3
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 65
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 7