Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 4Disciplina del subappalto
Capo II Subappalto
1. Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in conformita' agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati, predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni, con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene chiesto il subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo e' facolta' degli aggiudicatari di ricorrere, altresi', al subappalto entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 27. (Disciplina del subappalto) - 1. Le stazioni appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare a terzi una quota del contratto qualora risultino aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale fine e' considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un appalto e uno o piu' operatori economici, al fine di eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto ai sensi del presente articolo non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima e massima. La percentuale massima non puo' superare il trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonche' della natura del settore industriale interessato, compresi il livello di competitivita' su quel mercato e le pertinenti capacita' tecniche della base industriale. 4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i requisiti di cui al comma 3. 5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante chiede di subappaltare e' affidata dall'aggiudicatario in conformita' alle disposizioni in materia di pubblicita' e di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e 30. 6. L'aggiudicatario non e' tenuto a subappaltare qualora dimostri, con soddisfazione della stazione appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla gara di subappalto, o le offerte da essi proposte, soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e che cio' impedirebbe quindi all'aggiudicatario di soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale. 7. Le stazioni appaltanti possono respingere i subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla selezione degli offerenti per il contratto principale. In caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non soddisfa i criteri. 8. Permane in ogni caso impregiudicata la responsabilita' dell'aggiudicatario sull'esecuzione del contratto. 9. Per quanto non disposto dal presente capo, al subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice. 10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero oltre la quota prevista al comma 3, e' facolta' dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le modalita' di cui all'articolo 118 del codice. 11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalita' per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro. Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono essere aggiudicati solamente agli operatori economici che hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con quelle dell'accordo quadro. 12. La durata di un accordo quadro non puo' superare i sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore. 13. Non si puo' ricorrere agli accordi quadro in modo improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.". Il comma 2 dell'art. 118 del codice dei contratti, nello stabilire che tutte le prestazioni nonche' lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, per i lavori demanda al regolamento, in relazione alla categoria prevalente, la definizione della quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, esso precisa poi che tale quota e' riferita all'importo complessivo del contratto.
Verweist auf
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 118
- Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 27