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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 3Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione del decreto legislativo

Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI Capo I Definizioni e ambito di applicazione

In KraftAmtlicher Text

1. I contratti esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi dall'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dall'Italia e uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, ovvero da norme procedurali interne a un'organizzazione internazionale, individuate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.

2. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l'affidamento dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i), l) ed m), nonche' dell'articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, avviene conformemente all'articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.

3. Le esigenze operative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento motivato del comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato.

4. Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi tecnici, puo' autorizzare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo. Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori e' data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

5. All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano nei limiti previsti dall' articolo 253, comma 4, lettera a), del testo unico dell'ordinamento militare .

6. I contratti di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all'estero nel quadro di accordi internazionali, dall'articolo 66 del medesimo regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.

Note all'art. 3: Per il testo degli articoli 6, 7, commi 2 e 3, e 8, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 , si veda nelle note all'art. 2. Si riporta il testo dell' art. 253, comma 4, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 : "Art. 253. (Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari) - 1. (Omissis) 4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre: a) le disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela della sicurezza e della salute del personale nel corso di operazioni e attivita' condotte dalle Forze armate al di fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarita' organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta delle stesse operazioni e attivita' nonche' dalla contingente situazione ambientale, coerentemente con l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente disposizione si applica anche alle operazioni e alle attivita' condotte in territorio nazionale nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92 del codice. b) (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012 : "Art. 66.(Lavori a mezzo cottimi fiduciari) - 1. Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli interventi di cui agli articoli 62e 63. 2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati all'articolo 62, comma 1, lettera c),afferenti lavori da realizzare nel quadro di accordi internazionali,e all'articolo 63possono essere eseguiti per qualsiasi importo. 3. Per cottimi di importo inferiorea40.000 euro, l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per cottimidi importo pario superiore, l'affidamento e' regolato da scrittura privata. 4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono contenere quanto previsto dall'articolo 173 del regolamento generale. 5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con avviso dipost-informazione sul profilo del committente.".