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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 6Segretezza e sicurezza

Capo III Contratti secretati o eseguibili con particolari misure di sicurezza

In KraftAmtlicher Text

1. Con provvedimento motivato dell'autorita' all'uopo preposta in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture secretati, ovvero eseguibili con l'adozione di speciali misure di sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario per l'esecuzione dei contratti.

2. L'affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori, servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4, del codice.

3. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento possono essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.

Note all'art. 6: Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4, del codice dei contratti, cosi' come sostituito dall' art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 17. (Contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza) - 1. (Omissis). 4. L'affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con piu' di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 23. (Avviso sui risultati della procedura di affidamento) - 1. (Omissis). 4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.".