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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 2

Titolo I DISPOSIZIONI COMUNI Capo I Definizioni e ambito di applicazione

In KraftAmtlicher Text

Finalita' e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice, aventi per oggetto:

a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;

b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;

c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.

2. Le autorita' di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1.

3. Il presente regolamento disciplina altresi', in conformita' alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare .

Note all'art. 2: Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 4. (Regolamenti) - 1. Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' definita la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), c) ed e), limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice. 2. (Omissis ).". L'art. 5 del codice dei contratti demanda ad un apposito regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del codice medesimo, valevole per ogni amministrazione o soggetto equiparato, fatto salvo il disposto dell'art. 196 quanto ai contratti del Ministero della difesa. Detto regolamento e' stato adottato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 , per il quale si veda nelle note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 196, comma 1, del codice dei contratti, come modificato prima dall' art. 2 del decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 , e poi dall'art. 33 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE) - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e' adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa, in relazione ai contratti di lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/81/CE . Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali. 2. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 8. (Principi relativi ai contratti esclusi) - 1. L'affidamento dei contratti esclusi in parte dall'applicazione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. Per i contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento e' preceduto dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. 2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si applicano altresi' all'affidamento dei contratti esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettere e), f), h), i), l) ed m). 3. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 6. (Contratti esclusi e esclusioni specifiche. Utilizzo delle esclusioni) - 1. Il presente decreto non si applica ai contratti disciplinati da: a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi; b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello Stato italiano o in un Paese terzo; c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente allo Stato italiano in conformita' a tali norme. 2. Il presente decreto non si applica altresi' ai seguenti casi: a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; b) ai contratti per i quali l'applicazione delle disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e' considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza, previa adozione del provvedimento di segretazione; c) ai contratti per attivita' d'intelligence; d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di acquisti per ciascuno Stato membro; e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono considerate commesse civili i contratti diversi da quelli di cui all'articolo 2; f) ai contratti di servizi aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un altro governo e concernenti: 1) la fornitura di materiale militare o di materiale sensibile; 2) lavori e servizi direttamente collegati a tale materiale; 3) lavori e servizi per fini specificatamente militari, o lavori e servizi sensibili; h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione; i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi assicurativi; l) ai contratti d'impiego; m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui benefici appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi, intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del presente decreto.". Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 7. (Norme applicabili ai contratti di servizi) - 1. (Omissis). 2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24. 3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia nell'allegato II sono aggiudicati in conformita' al presente decreto, allorche' il valore dei servizi elencati nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.".