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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 5Subappalto su richiesta della stazione appaltante

Capo II Subappalto

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'affidamento del subappalto disciplinato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l'aggiudicatario seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.

2. Gli operatori economici interessati all'affidamento dei contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell'articolo 4, che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo quadro, procedono secondo le modalita' previste dall'articolo 59, comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le condizioni necessarie per procedere all'aggiudicazione del singolo subappalto. Quando nell'accordo quadro sono gia' fissate le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza indire un'ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L'accordo quadro determina l'ordine di priorita' per la scelta del subappaltatore a cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione in conformita' all'articolo 287, comma 1, del regolamento generale. All'atto della formulazione dell'offerta, il concorrente deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la documentazione relativa all'accordo quadro, per le dovute verifiche.

3. I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la formulazione delle offerte e' stabilito un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni.

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo, la stazione appaltante ha facolta' di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell'offerta comprensiva delle attivita' affidate in subappalto.

Note all'art. 5: Per il testo dell'art. 27 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 , si veda nelle note all'art. 4. Si riporta il testo degli artt. 29 e 30 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011 : "Art. 29. (Disposizioni in materia di pubblicita') - 1. Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria intenzione mediante un avviso. 2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra informazione utile. 3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformita' ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea secondo la procedura consultiva di cui all' articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE . 4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del codice." "Art. 30 (Criteri di selezione qualitativa dei subappaltatori) - 1. L'aggiudicatario agisce in modo trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in modo equo e non discriminatorio. 2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione appaltante, nonche' ogni altro criterio che intenda applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori. Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante per la selezione degli offerenti per il contratto principale. Le capacita' richieste devono essere direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i livelli di capacita' richiesti devono essere commisurati con il medesimo.". Si riporta il testo dell'art. 59, comma 8, del codice dei contratti: "Art. 59. (Accordi quadro) - 1. (Omissis). 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto; b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro. 9. (Omissis).". Si riporta il testo dell'art. 287, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 : "Art. 287. (Accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione) - 1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del codice, in caso di applicazione del criterio della rotazione, ai fini della determinazione dell'ordine di priorita' per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della procedura di gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e tiene conto, altresi', dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie specifiche esigenze. 2. (Omissis).".