Decreto del presidente della repubblica 27 marzo 1992, n. 25 Art. 30Programmi originali autoprodotti
TITOLO II Capo I CONCESSIONI PER RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA
1. Si considerano autoprodotti i programmi realizzati in proprio o in coproduzione fra piu' titolari di concessione, ivi compresa la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Nel caso di coproduzione si valutano le quote imputabili ai singoli partecipanti alla coproduzione come determinate nell'accordo delle parti. Si considerano altresi' autoprodotti i programmi realizzati da terzi su commissione dei titolari di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, il titolare della concessione deve risultare indicato, nei titoli di testa del programma trasmesso, come produttore dell'opera e deve comunque essere, in tutto o in parte, titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera stessa.
3. Le trasmissioni di brani musicali, dal vivo o registrati, intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore delle trasmissioni stesse, contenuti nel limite del 50 per cento della durata del programma, non sono considerate programmi originali autoprodotti.