Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 Art. 7Dichiarazione di pubblica utilita' dalle opere del piano Loro urgenza e indifferibilita'
CAPO I. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.
L'approvazione del piano di ricostruzione equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le opere in esso previste sono dichiarate urgenti ed indifferibili agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188 . ((8))
--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".