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Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 · Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 — Modificazioni al decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra

Legge 27 ottobre 1951, n. 1402 Art. 6Approvazione dei piano

CAPO I. ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

En vigueurTexte officiel

Il piano di ricostruzione e' approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, per quanto riguarda gli abitati dei Comuni capoluoghi di provincia. Un estratto del decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana. In seguito a tale pubblicazione il piano deve, insieme ad una copia del decreto di approvazione, essere depositato nella segreteria del Comune a libera visione del pubblico. Dell'avvenuto deposito il sindaco deve dare notizia mediante avviso affisso in luoghi di pubblica frequenza ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della Provincia. ((8))

--------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 12 agosto 1993, n. 317 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia le disposizioni di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402 ".