Legge 10 agosto 1950, n. 724 Art. 4
I contributi di cui all'articolo precedente sono anche dovuti: a) per le speciali forme previdenziali in atto con contribuzione riferita a tre quinti di anno; b) per il raggiungimento dei requisiti di assicurazione e di eta' del personale amministrativo gia' iscritto e che ha cessato di prestare servizio; c) per il riscatto dei periodi di navigazione compiuto su navi battenti bandiera estera; d) per i cuochi ed i domestici borghesi imbarcati su navi militari.