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Legge 10 agosto 1950, n. 724 · Legge 10 agosto 1950, n. 724 — Miglioramenti delle pensioni della gente di mare

Legge 10 agosto 1950, n. 724 Art. 3

En vigueurTexte officiel

A decorrere dal 1 luglio 1949 e fino al 31 dicembre 1950 gli armatori di navi mercantili nazionali sono tenuti a versare alla Cassa nazionale per la previdenza marinara, per ogni marittimo imbarcato, un contributo mensile supplementare nelle misure indicate nell'annessa tabella A. Con la stessa decorrenza e' dovuto alla Cassa predetta, a carico del datore di lavoro, un contributo nella misura mensile di lire 1500 per ciascun iscritto alla gestione speciale della Cassa stessa appartenente al personale amministrativo.