Legge 10 agosto 1950, n. 676 Art. 3
Alla copertura dell'onere, ai termini dell' art. 81, quarto comma, della Costituzione , sara' provveduto con riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1949-50. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Renvoie à
- Legge 10 agosto 1950, n. 676 Art. 81