Legge 10 agosto 1950, n. 676 Art. 2
Lo Stato contribuisce nella spesa derivante dalla applicazione del precedente articolo con un contributo straordinario di lire 12 milioni annui a far tempo dall'esercizio 1949-50.
Lo Stato contribuisce nella spesa derivante dalla applicazione del precedente articolo con un contributo straordinario di lire 12 milioni annui a far tempo dall'esercizio 1949-50.