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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 21

TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.

En vigueurTexte officiel

Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall' art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481 .