Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 21
TITOLO I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
Le pensioni, gli assegni o le indennita', di cui alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della presente legge. Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni stabilite dall' art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481 .