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Legge 28 luglio 1950, n. 737 · Legge 28 luglio 1950, n. 737 — Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza

Legge 28 luglio 1950, n. 737 Art. 5

En vigueurTexte officiel

Le norme di cui all' art. 373 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 , qua' risulta sostituito dall' art. 5 della legge 5 dicembre 1941 n. 1540 , si applicano anche per i mutui che, in esecuzione della presente legge, l'istituto nazionale per case degli impiegati dello Stato contrarra' direttamente con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Le stesse disposizioni si applicano inoltre per i mutui che l'Istituto contrarra', in esecuzione della presente legge, sia con la Cassa depositi e prestiti che direttamente con altri enti, per costruzioni su aree cedute a titolo gratuito od oneroso dal Demanio dello Stato da Comuni, previa esibizione del verbale di consegna delle aree stesse.