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Legge 28 luglio 1950, n. 737 · Legge 28 luglio 1950, n. 737 — Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza

Legge 28 luglio 1950, n. 737 Art. 4

En vigueurTexte officiel

Per le costruzioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell' art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 , sostituito "Ministero della difesa" il "Ministero delle finanze quando trattisi di costruzioni destinate esclusivamente ad ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza.