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Legge 28 luglio 1950, n. 690 · Legge 28 luglio 1950, n. 690 — Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane per i collegamenti interurbani

Legge 28 luglio 1950, n. 690 Art. 1

En vigueurTexte officiel

L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , e successive modificazioni ed estensioni, e' estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.