Legge 28 luglio 1950, n. 690 ст. 1
L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783 , e successive modificazioni ed estensioni, e' estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei Comuni della Repubblica attualmente sprovvisti di telefono per qualunque causa e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Societa' concessionarie di zona.