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Legge 15 giugno 1950, n. 447 · Legge 15 giugno 1950, n. 447 — Determinazione della misura dell'indennita' di studio spettante ai professori incaricati ed agli assistenti universitari, al personale scientifico degli osservatori, al personale di vigilanza dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica, al personale assistente e tecnico degli istituti di istruzione artistica, agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione tecnica, nonche' della misura del compenso per lavoro straordinario attribuito ad alcune delle predette categorie

Legge 15 giugno 1950, n. 447 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Le indennita' di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.