Legge 15 giugno 1950, n. 447 ст. 3
Le indennita' di studio sono ridotte nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio e della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare, o altra posizione che importi riduzione di detta competenza, e sospese in tutti i casi di sospensione dello stipendio o della retribuzione.