Legge 3 agosto 1949, n. 622 Art. 4
Cessa il vigore dei decreti legislativi 26 ottobre 1947, n. 1589, ed 11 aprile 1948, n. 462 . Restano ferme tuttavia le agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 dei decreti anzidetti per pacchi e merci ivi previsti presentati in dogana entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.