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Legge 3 agosto 1949, n. 622 · Legge 3 agosto 1949, n. 622 — Esenzione dal pagamento dei diritti doganali per alcune merci inviate in dono dall'estero con pacchi postali

Legge 3 agosto 1949, n. 622 Art. 3

En vigueurTexte officiel

Chiunque raccoglie a scopo di lucro ordinazioni in Italia per la spedizione dall'estero di pacchi aventi le caratteristiche previste dall'art. 1, od invia, all'estero fondi per le ordinazioni medesime oppure provvede al pagamento sia diretto che indiretto dei pacchi stessi, e' punito con la multa da lire quarantamila a lire quattrocentomila, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene comminate per le infrazioni alla legge doganale e alle norme concernente i divieti e le restrizioni di carattere economico e valutario.