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Legge 3 giugno 1949, n. 320 · Legge 3 giugno 1949, n. 320 — ((Dichiarazione di morte presunta di persone scomparse per fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945))

Legge 3 giugno 1949, n. 320 Art. 5

En vigueurTexte officiel

Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla meta' di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794 , e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato. Non sono ammessi onorari di avvocato. I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla meta'.