Legge 3 giugno 1949, n. 320 ст. 5
Gli onorari spettanti ai procuratori legali sono ridotti alla meta' di quelli fissati dal paragrafo IV, n. 71, della tabella B allegata alla legge 13 giugno 1942, n. 794 , e dalle successive modificazioni. Agli effetti della liquidazione degli onorari, i procedimenti di cui alla presente legge si considerano di valore indeterminato. Non sono ammessi onorari di avvocato. I diritti di notifica spettanti agli ufficiali giudiziari sono ridotti alla meta'.