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Legge 8 marzo 1949, n. 75 · Legge 8 marzo 1949, n. 75 — Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Legge 8 marzo 1949, n. 75 Art. 28Esclusione dai benefici

CAPO VII. DISPOSIZIONI VARIE

En vigueurTexte officiel

I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi: a) alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio; b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.