Legge 8 marzo 1949, n. 75 ст. 28Esclusione dai benefici
CAPO VII. DISPOSIZIONI VARIE
I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi: a) alle costruzioni destinate ai servizi complementari nell'interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune non salse e dei fiumi ed alla navigazione a rimorchio; b) alle navi costruite per conto di Amministrazioni dello Stato o ad esso appartenenti.