Legge 3 febbraio 1949, n. 26 Art. 4
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1949 ed entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.