Legge 3 febbraio 1949, n. 26 Art. 3
E' data facolta al Ministro per la grazia e giustizia di stabilire che le prove scritte del concorso per uditore previsto dall'art. 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , si svolgano anche in determinate sedi di Corte di appello diverse dalla Capitale, con la osservanza delle modalita' fissate con decreto del Ministro stesso.
Renvoie à
- Legge 3 febbraio 1949, n. 26 Art. 123