IT · Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Legge 10 febbraio 1953, n. 62 — Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Inhalt
- TITOLO I Statuti regionali
- Art. 1
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6 Approvazione dello Statuto regionale
- Art. 7
- TITOLO II Potesta' normativa della Regione
- Art. 8 Potesta' legislativa della Regione
- Art. 9 Condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa da parte della Regione
- Art. 10 Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica
- Art. 11 Promulgazione delle leggi regionali
- Art. 12 Entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti regionali
- Art. 13 Anticipata entrata in vigore di leggi regionali
- TITOLO III Organi della Regione CAPO I. IL CONSIGLIO REGIONALE
- Art. 14 Prima adunanza del Consiglio
- Art. 15 Primi adempimenti del Consiglio
- Art. 16 Assegno del Presidente del Consiglio regionale
- Art. 17 Indennita' di presenza dei consiglieri regionali
- Art. 18 Divieto di attribuzione di talune prerogative e titoli ai consiglieri regionali
- Art. 19 Adunanze del Consiglio regionale
- Art. 20 Regolamento per il Consiglio
- Art. 21 Intervento dei consiglieri per la validita' delle deliberazioni
- Art. 22 Attribuzioni del Consiglio regionale
- CAPO II. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
- Art. 23 Elezione del Presidente della Giunta
- Art. 24 Assegno del Presidente della Giunta regionale
- Art. 25 Attribuzioni del Presidente
- CAPO III. LA GIUNTA REGIONALE
- Art. 26 Composizione della Giunta regionale
- Art. 27 Elezione della Giunta regionale
- Art. 28 Incompatibilita' dei membri della Giunta regionale
- Art. 29 Assegni degli assessori regionali
- Art. 30 Adunanze della Giunta regionale
- Art. 31 Attribuzioni della Giunta regionale
- Art. 32 Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale
- Art. 33 Rendiconto
- Art. 34 Revoca del Presidente della Giunta regionale della Giunta regionale o di assessori
- Art. 35 Sospensione del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta regionale e di assessori
- CAPO IV. ESERCIZIO FINANZIARIO BILANCIO E CONTI
- Art. 36 Esercizio finanziario
- Art. 37 Bilancio preventivo
- Art. 38 Conto consuntivo
- TITOLO IV Rapporti tra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali
- Art. 39 Delega delle funzioni amministrative
- TITOLO V Commissario del Governo e controlli CAPO I. COMMISSARIO DEL GOVERNO
- Art. 40
- CAPO II. CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45 Esecutivita' delle deliberazioni degli organi regionali non soggette al controllo di merito
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49 Deliberazioni di urgenza
- Art. 50 Sostituzione della Giunta o del Presidente regionale
- Art. 51 Scioglimento del Consiglio regionale
- Art. 52 Commissione parlamentare per le questioni regionali
- Art. 53 Amministrazione straordinaria della Regione
- Art. 54 Pubblicazione dei decreti di scioglimento dei Consigli regionali
- CAPO III. CONTROLLI SULLE PROVINCE SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI
- Art. 55 Controllo sugli atti delle Province
- Art. 56 Controllo sugli atti dei Comuni
- Art. 57 Incompatibilita' relative al Comitato e alle sezioni di controllo
- Art. 58 Spesa per il funzionamento degli organi di controllo
- Art. 59 Estensione dei controlli
- Art. 60 Controllo di merito
- Art. 61 Controlli sui consorzi
- Art. 62 Controlli sulle deliberazioni prese nell'esercizio di funzioni delegate
- Art. 63
- Art. 64 Richieste, e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci
- TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
- Art. 65 Costituzione degli uffici regionali - Personale
- Art. 66 Ruolo regionale - Vacanze
- Art. 67 Stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale
- Art. 68 Contributi speciali a singole Regioni
- Art. 69 Locali
- Art. 70 Trasferimento di uffici dallo Stato alle Regioni
- Art. 71 Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo
- Art. 72 Norme transitorie per i controlli sulle Province e sui Comuni
- Art. 73 Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione
- Art. 74 Convocazione dei Consigli regionali per la prima adunanza
- Art. 75 Termine per la deliberazione dello Statuto regionale