Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Art. 73Norma di attuazione della disposizione transitoria XI della Costituzione
TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
Ai fini dell'applicazione della XI delle disposizioni finali e transitorie della Costituzione si adempie all'obbligo di sentire le popolazioni interessate sentendo i Consigli comunali od i commissari prefettizi della Regione o delle Regioni di cui fanno parte i Comuni che chiedono di costituirsi in Regione autonoma.