Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Art. 33Rendiconto
CAPO III. LA GIUNTA REGIONALE
La Giunta regionale rende conto annualmente al Consiglio della propria attivita'. Puo' essere chiamata a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento su domanda di un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione.