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Legge 10 febbraio 1953, n. 62 · Legge 10 febbraio 1953, n. 62 — Costituzione e funzionamento degli organi regionali

Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Art. 49Deliberazioni di urgenza

CAPO II. CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

In KraftAmtlicher Text

Le deliberazioni degli organi regionali, ((. . .)) , possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, per specifiche ragioni di urgenza che ne rendano indilazionabile l'esecuzione, quando in tale senso ricorra il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri assegnati al collegio deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi del comma precedente devono essere inviate alla Commissione di controllo entro tre giorni dalla data in cui sono adottate. In difetto di tale invio esse si intendono decadute. Entro dieci giorni dal ricevimento, la Commissione di controllo, ove le ritenga illegittime, ne pronuncia l'annullamento con provvedimento motivato ai sensi dell'art. 45.