Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Art. 71Designazione transitoria di membro del Comitato di controllo
TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali
Finche' non saranno costituiti i tribunali amministrativi regionali, il giudice chiamato a far parte del Comitato di controllo previsto dall'art. 55 sara' un magistrato designato dal Presidente della Corte d'appello sedente nella Regione, o nel capoluogo della Regione, ove nella Regione esistano piu' Corti d'appello. Lo stesso presidente provvedera' pure alla designazione del membro supplente.