Legge 10 febbraio 1953, n. 62 Art. 64Richieste, e adempimenti ai fini dello scioglimento o sospensione di Consigli comunali e provinciali o della rimozione o sospensione di sindaci
CAPO III. CONTROLLI SULLE PROVINCE SUI COMUNI E SU ALTRI ENTI LOCALI
Ai fini di promuovere i provvedimenti di scioglimento o di sospensione dei Consigli provinciali e comunali e di rimozione o sospensione dei sindaci, ai termini delle disposizioni in vigore, le competenti autorita' governative possono richiedere al Comitato e alle sezioni di controllo di cui agli articoli 55 e 56 tutti gli elementi che ritengano necessari, ferme restando le attribuzioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 277 . A tale effetto, un esemplare dei provvedimenti di annullamento o di richiesta di riesame adottati dal Comitato o dalle sezioni predette sulle deliberazioni delle Province e dei Comuni e' trasmesso, entro cinque giorni, alle Prefetture dalle rispettive segreterie.