Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 36
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Al ricovero dei minori invalidi non si provvede: a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33; b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.