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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 35

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accertera' la opportunita' del ricovero. Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi e' istituita una indennita' di ricovero comprensiva degli eventuali assegni supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da devolvere direttamente all'Opera predetta.