Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 33
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i sessi, di eta' minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, e' affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si varra' del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino attivita' rientranti nei fini del presente articolo.