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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 38

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

In KraftAmtlicher Text

Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 36, lettera b), e si oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidita', supplementare, di cura e di cumulo dovuti al minore, anziche' alle famiglie saranno versati all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrera' nell'interesse dei minori, fino all'eta' maggiore degli stessi.