Legge 10 agosto 1950, n. 648 Art. 37
TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge e' corrisposta ai loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di pensione di guerra detratti gli assegni supplementare e di cura.