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Legge 10 agosto 1950, n. 648 · Legge 10 agosto 1950, n. 648 — Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Legge 10 agosto 1950, n. 648 ст. 36

TITOLO II Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra

ДействуетОфициальный текст

Al ricovero dei minori invalidi non si provvede: a) quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunita' della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33; b) quando i genitori o tutori dei minori diano all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e qualificazione dei minori stessi.