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Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 · Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 — Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE. (13G00092)

Decreto del presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 49 Art. 18Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di spesa

Capo II Acquisizione di beni e servizi in economia

In KraftAmtlicher Text

1. Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, nei limiti di importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e' possibile acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e servizi:

a) corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;

b) beni e servizi necessari ad assicurare le attivita' operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti e ai connessi servizi di supporto tecnico-logistico;

c) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;

d) beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni; per il funzionamento dei laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;

e) beni e servizi necessari per il funzionamento dei reparti di campagna, dei servizi sulle navi e sugli aeromobili, nonche' per i rifornimenti dei reparti, navi e aeromobili militari all'estero e delle unita' navali dislocate in localita' distanti da apprestamenti logistici navali;

f) beni e servizi necessari per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, o delle unita' assimilabili;

g) beni e servizi necessari per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;

h) beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonche' i servizi relativi alla leva, all'arruolamento e al reclutamento, nonche' per la locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali e aeronautici;

i) servizi di architettura e di ingegneria funzionali alle attivita' disciplinate dal presente regolamento.

2. Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, e' altresi', consentito, in presenza di ragioni d'urgenza connesse a esigenze operative che rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerita' richiesti, l'affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del responsabile del procedimento. La necessita' e l'urgenza devono risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile dell'ente che la pone in essere.

Note all' art. 18 : L' art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 208 del 2011 stabilisce che le disposizioni del decreto legislativo medesimo si applicano ai contratti di servizi e forniture il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto e' pari o superiore alla soglia di € 387.000,00.