Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 2
L'art. 7 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 - Esecuzione doganale delle operazioni commerciali. - Le importazioni e le esportazioni di merci di valore superiore a lire venti milioni sono consentite dalle dogane su presentazione dei moduli valutari di cui all'allegato 1 al presente decreto. Le importazioni e le esportazioni sono consentite dalle dogane senza presentazione dei moduli valutari, quando le merci hanno un valore non superiore a lire venti milioni, non costituente frazionamento di operazioni di ammontare superiore a questo limite, ovvero quando esse, indipendentemente dal loro valore, sono elencate nell'allegato 2 al presente decreto o sono riconducibili alle particolari fattispecie previste nelle disposizioni di attuazione del presente articolo".