Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 4
L'art. 13 del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni, e' modificato come segue: "Art. 13 - Utilizzazione in dogana dei moduli valutari.- I moduli valutari sono direttamente utilizzabili, salvo che non sia diversamente prescritto, presso qualsiasi dogana anche frazionatamente per un massimo di dieci operazioni doganali. Quando i moduli valutari sono vistati da banca abilitata prima dell'utilizzazione doganale, quest'ultima deve avvenire entro centottanta giorni dall'apposizione del visto. La parziale utilizzazione dei moduli valutari protrae la loro validita' fino alla conclusione delle operazioni. Restano fermi i piu' brevi termini eventualmente prescritti dalle disposizioni non valutarie richiamate nel precedente art. 2".
Verweist auf
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 13
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 2