Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 7
L'art. 25 del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni, e' modificato come segue: "Art. 25 - Esportazioni agevolate da parte di non residenti. - Gli stranieri ed i cittadini italiani, che risiedono all'estero e che hanno soggiornato in Italia, possono, in esenzione da qualsiasi formalita' valutaria, portare al seguito fuori dal territorio nazionale, ovvero spedire all'estero con qualsiasi mezzo anche per il tramite di propri incaricati, beni d'uso acquistati in Italia, sempreche' il valore di tali merci non superi il limite di lire venti milioni. L'esportazione di beni d'uso di valore superiore a lire venti milioni e' consentita dalla dogana su presentazione di modulo valutario, firmato da un incaricato della spedizione per conto del non residente".
Verweist auf
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 25