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Decreto 11 maggio 1987, n. 186 · Decreto 11 maggio 1987, n. 186 — Modificazioni al decreto ministeriale 18 luglio 1985 recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci, e successive modificazioni

Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

L'art. 1 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 - Definizioni. - I termini elencati hanno il significato di seguito indicato nelle disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci: 1) operazioni commerciali sono le importazioni e le esportazioni di merci di qualsiasi specie; 2) moduli valutari sono i documenti denominati dichiarazione valutaria di importazione e dichiarazione valutaria di esportazione, i cui due modelli sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto; 3) rappresentante dell'operatore e' il soggetto incaricato con procura dallo stesso operatore di compiere atti relativi all'importazione o all'esportazione di merci; 4) merci non soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a dogana, sono le merci la cui importazione o esportazione e' consentita in base ad autorizzazione generale; 5) merci soggette a divieti economici, comunemente qualificate merci a licenza, sono le merci la cui importazione o esportazione e' consentita in base ad autorizzazione particolare; 6) importazioni ed esportazioni domiciliate sono le operazioni commerciali definitive concernenti merci di valore superiore a lire venti milioni, il cui regolamento totale o parziale, anticipato o posticipato, e' previsto oltre i dodici mesi che precedono o seguono la data di esecuzione dell'operazione doganale, fatta eccezione per le operazioni in cui la parte del corrispettivo da regolare in via anticipata o posticipata oltre i dodici mesi dalla data suddetta non supera il 10% del corrispettivo stesso e deve essere regolata entro ventiquattro mesi dalla data in questione; 7) importazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non e' collegata alcuna controprestazione da parte di residenti come diretto corrispettivo delle merci importate; 8) esportazioni definitive senza impegno di regolamento valutario sono le operazioni commerciali alle quali non e' collegata alcuna controprestazione da parte di non residenti come diretto corrispettivo delle merci esportate; 9) navi e aerei nazionali sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalita', il cui esercizio e' assunto da residenti; 10) navi e aerei esteri sono le navi e gli aerei di qualsiasi nazionalita', il cui esercizio e' assunto da non residenti; 11) compensazione privata di merci e' lo scambio tra residenti e non residenti di merci con altre merci o con prestazioni invisibili correnti di valore equivalente. Le definizioni contenute nell'art. 1 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, sono applicabili anche al presente decreto e alle relative disposizioni di attuazione. I termini merci estere, nazionali e nazionalizzate, importazioni ed esportazioni definitive, temporanee e a groupage, traffico internazionale, provviste di bordo e dotazione di bordo hanno nel presente decreto e nelle relative disposizioni di attuazione, fatte salve le eccezioni espressamente previste, il medesimo significato accolto nella legislazione doganale".

AVVERTENZA: Il testo aggiornato del decreto ministeriale 18 luglio 1985 sara' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1987.