Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 9
L'art. 32 del decreto ministeriale 18 luglio 1985, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 32 - Condizioni per l'effettuazione delle operazioni di transito. - Le operazioni di transito, autorizzate dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, possono essere effettuate da transitari abituali, titolari di conto autorizzato, ovvero da transitari occasionali, non titolari di conto autorizzato, a condizione che: 1) abbiano per oggetto merci considerate a dogana ai fini dell'esportazione, merci contrassegnate da asterisco per le quali vige il sistema dell'autorizzazione automatica e comunque le merci comprese tra quelle indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo; 2) l'ammontare complessivo del prezzo di vendita all'estero sia superiore, al momento della conclusione dell'accordo, al prezzo di acquisto, maggiorato delle eventuali spese accessorie che, in relazione a ciascuna delle due fasi delle operazioni, siano poste a carico del transitario residente. In casi eccezionali i transitari possono porre in essere operazioni in pareggio, purche' dichiarino, specificandone i motivi, che le stesse, valutate nell'ambito dell'intera gestione aziendale, si presentano convenienti; i transitari abituali possono porre in essere anche operazioni in perdita, purche' le stesse non compromettano la positiva gestione del conto autorizzato nel corso di ciascun anno solare, fermo restando il rilascio della dichiarazione sopra indicata; 3) siano osservati i termini di regolamento di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni. Le operazioni di transito in perdita effettuate da transitari occasionali, aventi per oggetto le merci di cui al punto 1) del precedente comma, sono autorizzate dall'Ufficio italiano dei cambi. Le operazioni di transito aventi per oggetto merci per le quali vige il sistema dell'autorizzazione discrezionale ai fini di deroga ai divieti economici all'esportazione - diverse da quelle indicate nelle disposizioni di attuazione del presente articolo - sono autorizzate dal Ministero del commercio con l'estero".
Verweist auf
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 12
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 2
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 32