Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 3
L'art. 12 del decreto ministeriale 18 luglio 1985 e' sostituito dal seguente: "Art. 12 - Apposizione del visto bancario sui moduli valutari. - I moduli valutari, debitamente compilati, devono essere presentati, prima o dopo la loro utilizzazione in dogana, alla banca abilitata che li ha consegnati. Quest'ultima appone sui moduli il proprio visto per attestare la conformita' alle disposizioni valutarie dell'operazione sottoposta al suo esame. Il visto bancario sui moduli valutari deve essere apposto prima della loro utilizzazione in dogana quando le operazioni non siano eseguibili entro i termini di regolamento autorizzati in via generale dall'art. 12 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, e successive modificazioni, nonche' quando i moduli si riferiscano all'esportazione di merci temporanea o definitiva senza impegno di regolamento valutario, all'importazione dei prodotti siderurgici di cui alle voci 73.01, 73.02, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.14, 73.15 e 73.18 della tariffa dei dazi doganali, all'introduzione di merci in deposito doganale ai sensi del successivo art. 26, ovvero infine concernano le importazioni di oro greggio assunto in prestito ai sensi del secondo comma dell'art. 31 e le successive riesportazioni. La dogana ha facolta' di consentire nei casi di urgenza l'utilizzazione di moduli valutari senza visto bancario preventivo; tale facolta' potra' essere in particolare esercitata per evitare ritardi nell'inoltro di merci deperibili o per snellire il traffico di frontiera. Quando i moduli valutari sono firmati da un rappresentante dell'operatore, copia della procura deve essere conservata agli atti della banca che appone il visto sui moduli. L'esibizione della procura non e' richiesta quando i moduli valutari sono firmati da spedizionieri doganali o da case di spedizione e trasporto per conto degli operatori interessati, sempreche' tali rappresentanti esibiscano i documenti di trasporto ovvero dichiarino di aver ricevuto comunicazione d'incarico da parte dell'operatore rappresentato".
Verweist auf
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 12
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 26
- Decreto 11 maggio 1987, n. 186 Art. 31