Legge 1 dicembre 1952, n. 2185 Art. 2
Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' con disponibilita' del proprio bilancio derivanti da economie sulle spese e dagli aumenti dei prodotti del traffico conseguenti all'avvenuta revisione e maggiorazione delle tariffe ferroviarie.