Legge 30 luglio 1952, n. 1223 Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo e scambi di Note suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.